Atto di precetto su assegno.


Introduzione. L’assegno.

L’assegno, costituisce un titolo di credito, ed è una delle forme più comuni utilizzate per il pagamento di una somma di denaro.

Chi possiede un titolo di credito, ai sensi dell’art. 1992 del codice civile “ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge”.

Pertanto, una volta che un soggetto sia in possesso dell’assegno, quale titolo di credito, ha diritto alla riscossione delle somme in esso indicate. Statuisce l’art. 31, del R.D. n.1736 del 1933, che “l’assegno bancario è pagabile a vista”. Deve essere presentato nel termine di otto giorni, se è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso, quindici giorni se pagabile in un altro Comune dello Stato italiano, altrimenti entro 30 o 60 giorni, come previsto dall’art. 32 del medesimo datato decreto. Prima che sia scaduto il termine per la presentazione, se l’assegno non viene pagato, perché la Banca constata che non vi siano sostanze atte a coprire la cifra che deve essere riscossa, si può levare il protesto. Tra l’altro ai sensi dell’art. 2 della L.386/1990, “chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 ad Euro 3.098”.

Protesto o meno (il protesto non è necessario se non ci sono girate e si agisce contro il traente), chi ha in mano un assegno non pagato, spesso non sa di essere in possesso di un titolo esecutivo, che permette di recuperare il credito, inizialmente con poche spese e senza passare dalle aule giudiziarie, riducendo così anche i tempi per il recupero.

L’inadempimento di un’ obbligazione comporta che il creditore possa utilizzare forme coattive per la realizzazione del proprio credito, dando avvio all’esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.). L’assegno è un titolo esecutivo valevole per iniziare l’esecuzione.

Come fare?

L’esecuzione forzata inizia con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Questa procedura può essere effettuata se non siano trascorsi più di sei mesi dal giorno in cui è stato presentato l’assegno per l’incasso della somma. Altrimenti, una volta prescritta l’azione cartolare, si può ancora far valere il proprio diritto, ma si deve avviare un procedimento per ingiunzione (per ottenere un decreto ingiuntivo), che purtroppo ha maggiori costi e tempi più lunghi e coinvolge direttamente il Giudice. La prescrizione dell’azione cartolare può essere interrotta o con una messa in mora, ovvero con l’atto di precetto stesso.

Che cosa significa ai sensi dell’art. 479 c.p.c., notificare precetto e titolo esecutivo? Cosa si deve fare in pratica?

La procedura è abbastanza semplice.

L’atto di precetto ed il titolo esecutivo.

Per prima cosa bisogna preparare un atto di precetto, che deve essere notificato insieme con il titolo esecutivo (anche se non necessariamente, infatti può essere notificato prima il titolo esecutivo e successivamente l’atto di precetto). In questo caso, è d’ausilio l’art. 480 c.p.c. “forma del precetto”.

Il precetto è l’intimazione di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. In sostanza è un atto scritto, in cui deve essere inserito, a pena di nullità[1]: a) l’indicazione delle parti (e quindi tutti i dati anagrafici concernenti il debitore ed il creditore); b)data di notificazione del titolo esecutivo o la trascrizione integrale del titolo stesso (in sostanza si deve inserire che è stato emesso un assegno in una data certa, si indica la banca trattaria, e si ricopiano tutti gli estremi dell’assegno); c) va inoltre indicato un domicilio (luogo in cui si riceveranno le comunicazioni) nello stesso Comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione ( per le regole di competenza territoriale si vedano gli artt. 18 e ss. del c.p.c.). Qualora non vi sia tale elezione di domicilio, le comunicazioni verranno effettuate nella cancelleria del giudice; d) sottoscrizione del precetto.

Il precetto può essere redatto dalla parte personalmente. All’atto va allegato il certificato di conformità dell’assegno, infatti nello stesso si inserisce la sua copia, e tutti gli estremi, quindi ci si deve rivolgere all’Ufficiale Giudiziario, affinché attesti che ciò che è inserito, corrisponda al titolo esecutivo originale. Apposta la conformità, il precetto è pronto per essere notificato.

L’atto, come detto, può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme (per ragioni di comodità), ma può anche essere notificato prima il titolo esecutivo e successivamente il precetto.

La notifica è molto importante, interrompe i termini della prescrizione dell’ azione cartolare per il creditore,  dal momento che consegna l’atto all’Ufficiale Giudiziario (per la notifica a mani) o lo spedisce (per via postale, recandosi sempre dall’Ufficiale Giudiziario), e fa decorrere i termini per un’eventuale opposizione del debitore dal momento che lo riceve. Il debitore, infatti, una volta che riceve il precetto ed il titolo esecutivo, può opporsi, entro venti giorni dalla sua notifica. Trascorso questo tempo, se il debitore non si oppone, il creditore può dare inizio all’esecuzione, che deve essere iniziata entro 90 giorni dalla notificazione del precetto (dies a quo-termine iniziale della decorrenza del termine, notifica al debitore). Se il precetto viene notificato per posta, i termini cominciano a decorrere dalla data in cui il soggetto viene a conoscenza dell’atto (data riportata nell’avviso di ricevimento che tornerà al mittente), ovvero una volta che siano trascorsi i dieci giorni di compiuta giacenza.

Trascorsi i dieci giorni, ed entro novanta giorni, dalla notifica, se il debitore non paga la somma precettata, il creditore può iniziare l’esecuzione, che generalmente s’identifica con il pignoramento, che merita una trattazione a parte.

Qualora siano trascorsi i 90 giorni infruttuosamente, si può notificare un precetto in rinnovazione, se non è prescritta l’azione cartolare. L’azione si prescrive, come accennato sopra, in sei mesi dalla presentazione per l’incasso dell’assegno, tuttavia il precedente atto di precetto notificato nei tempi prescritti dalla legge, interrompe i termini di prescrizione che iniziano di nuovo a decorrere. Quindi entro sei mesi dall’ultima notifica, si può notificare un nuovo precetto, dove non è necessario allegare il titolo esecutivo, che è già stato notificato al destinatario (anche se può essere comunque allegato nuovamente).

Costi.

Stabilire un costo certo e complessivo della procedura summenzionata non è possibile. In linea di massima però, non si tratta di costi alti. La redazione del precetto se fatta dalla parte personalmente non ha altri costi che quelli della stampa dell’atto redatto con un personal computer e delle fotocopie dello stesso che devono essere notificate (es. se il debitore è uno, servono due copie dell’atto, una rimane al debitore e una viene rimessa al creditore con le ricevute della notifica). Se ci si rivolge ad un legale, invece si devono contemplare anche le spese per la redazione del precetto, che tuttavia non sono da considerarsi alte (vedi tariffe forensi). Per il certificato di conformità dell’assegno non vi sono costi, che si esauriscono quindi nelle sole spese di notifica, che tuttavia variano, a seconda di dove questa venga effettuata (il precetto infatti essendo un atto stra-giudiziale può essere notificato da qualsiasi UNEP), e in base alle modalità (a mani o per mezzo del postale). In linea di massima, la cifra non supera i 20 – 25 Euro, a voler esagerare.[2]

Dr.ssa Alessandra Grici

Scarica qui il modello dell’atto di precetto.


[1] In proposito si può consultare il modello dell’atto di precetto messo a disposizione nella presente sezione.

[2] I costi inseriti sono puramente indicativi , e non si attesta né certifica che corrispondono al vero.

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16 thoughts on “Atto di precetto su assegno.

  1. Alberto Mardegan 21 Maggio 2013 alle 19:35 Reply

    “…dal momento che consegna l’atto all’Ufficiale Giudiziario (per la notifica a mani) o lo spedisce (per via postale, recandosi sempre dall’Ufficiale Giudiziario)”

    Sei proprio sicura che sia così? Io continuo ad avere dei dubbi che per la notifica del precetto non valga il principio della scissione degli effetti della notifica.. Se riesci ad indicarmi un po’ di giurisprudenza te ne sarei grato!

    Bel lavoro, complimenti per la chiarezza!

    Alberto

  2. Alessandra 27 Maggio 2013 alle 08:20 Reply

    Ciao Alberto, per il notificante (creditore) la notifica si perfeziona nel momento in cui c’è la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, e non nel momento in cui il destinatario la riceve. In merito ti segnalo la sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002, confermata da Corte Cost. n.28/2004.
    Grazie per il tuo commento.

  3. Barbie Raperonzolo 5 giugno 2013 alle 08:40 Reply

    Buon giorno, sono una praticante alle primissime armi e ho un dubbio relativo alla notifica del precetto fondato su assegno: all’ufficiale giudiziario bisogna consegnare, ai fini della notifica, l’originale e la copia dell’atto di precetto giusto?E poi l’u.g. una volta notificato l’atto, dovrà “restituirmi” l’originale, come accade per gli atti di citazione? Grazie in anticipo.

    • alessandragrici 5 giugno 2013 alle 09:54 Reply

      Ciao. All’u.g. Consegni originale e tante copie quamti sono i destinatari. Se non l’hai notificato prima allega anche copia del titolo munito di certificato di conformitá. Una volta notificato a te torna l’originale.

  4. dododo 17 giugno 2013 alle 22:39 Reply

    credo che ci sia un errore nella indicazione dei termini utili per proporre opposione.
    Forse l’art. 480 cpc può aiutare.

  5. ale 22 settembre 2013 alle 10:34 Reply

    esatto…il termine per l’opposizione è di 20 giorni dalla notifica…

    it.linkedin.com/in/recuperocreditibianchi/

  6. alessandragrici 23 settembre 2013 alle 17:27 Reply

    Si esatto venti giorni, provvederò a correggere. Grazie della segnalazione.

  7. Febronia. Cultrera 13 febbraio 2014 alle 23:07 Reply

    Ho comperato abbigliamento per una cifra x. ALLa consegna non mi sono accorta delle tante magagne. Arrabbiata non pagai le
    . Ricevuta bancaria, sono passati 10 mesi , io vorrei restituire la merce vallata, la ditta vuole essere pagata. Ed è pronta con il precetto esecutivo cosa vado incontrol, cosa può succedermi per il buon nome del mio Atelier.

    • Anonimo 16 aprile 2014 alle 14:04 Reply

      Siamo nel campo dei vizi della cosa venduta. Ora, se la merce da Lei acquistata presenta dei vizi, questi debbono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta al venditore, e deve trattarsi di vizi occulti, salvo il venditore abbia espressamente dichiarato che la cosa non presentava vizi. Poiché una delle obbligazioni del venditore è di garantire il bene dai vizi, se nonostante la corretta denuncia, egli non sopperisce alla sua mancanza e si limita a chiedere la controprestazione, Lei può far valere il principio “inadempienti non est adimplendum” secondo cui non è dovuto l’adempimento dell’obbligazione in favore di colui che pure si reputa inadempiente.
      Qualora arrivi un Decreto Ingiuntivo, Le consiglio di rivolgersi ad un legale per valutare un opposizione.

  8. franco torino 27 febbraio 2014 alle 15:28 Reply

    ho un assegno datato 31 8 2013 non l’ho messo all’incasso perché il mio creditore non aveva fondi sul suo c corrente come posso comportarmi?

  9. marcella 10 aprile 2014 alle 15:34 Reply

    salve, perchè le banche nonostante la persona è iscritta al CAI ha fornito il carnet degli assegni?

  10. Anonimo 16 aprile 2014 alle 14:10 Reply

    Sig. Franco,
    per agire con un precetto su assegno, non devono essere trascorsi sei mesi dalla sua emissione. Quindi le conviene andare ad incassare l’assegno e in caso di mancanza fondi, a seguito del protesto, procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo.

  11. zxcv 3 febbraio 2016 alle 13:30 Reply

    scusate,
    nel caso in cui dopo la notifica del precetto su assegno sia stato notificato il pignoramento e poi non si sia deciso di iscrivere a ruolo la causa, i termini di prescrizione dell’azione cartolare sono già scaduti se dalla notifica del precetto ad oggi sono già trascorsi i 6 mesi oppure con la notifica del pignoramento tali termini sono stati interrotti? Se si, di quanto?
    Sono ancora in tempo per notificare un nuovo atto di precetto?

    Grazie in anticipo

  12. Alessandro 4 giugno 2016 alle 08:01 Reply

    Qualcuno mi può consigliare??
    Due anni fa ho ricevuto un assegno che poi ho scoperto non pagato. La banca mi ha consigliato di andare da un legale. Ma purtroppo non avendo altri soldi da spendere ne ho consultato uno che giustamente voleva dei soldi per procedere.leggendo mi pare che se nei successivi sei mesi avessi scritto semplicemente una lettera avrei avuto diritti!e invece oggi devo fare una causa!!! Allora quello.avvocato mi aveva detto che avevo cinque anni per non far scadere l.assegno e quindi recuperare i soldi.ma che se il disonesto che ha fatto l.assegni non fosse in possesso di nulla avrei speso circa 1000 euro senza recuperare i miei.così scoraggiato ho lasciato perdere. Oggi posso fare qualcosa??

  13. Paolo Cappelletti 10 novembre 2016 alle 22:16 Reply

    Oggetto: Interruzione dell’azione cartolare.
    Interrotti i termini di prescrizioni dei 6 mesi di un assegno protestato grazie all’atto di precetto, gli effetti dell’interruzione sono permanenti? e se no, quanto durano?
    Nel senso che:
    Lì dove il debito non venga onorato, oppure, non si riesca ad dare inizio al pignoramento per mancanza di beni mobili/immobili agredibili il precetto deve essere rinnovato prima della scadenza di altri 6 mesi?
    Ringrazio anticipatamente

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