AVVISO BONARIO DI PAGAMENTO PER IL RECUPERO DELL’ EVASIONE RELATIVA AL TICKET SANITARIO


Premessa.
Molti cittadini del Lazio stanno ricevendo in questi giorni, a mezzo raccomandata A/R, avvisi bonari di pagamento finalizzati al recupero dell’evasione relativa ai tickets sanitari.
Infatti, ogni cittadino ha diritto, in presenza di determinati requisiti d’età, reddito, patologie ecc…, all’esenzione dal pagamento.
Premesso che devono beneficiare dell’esenzione solo coloro che ne hanno effettivo diritto e che, quindi, i soliti “furbetti” devono pagare per non gravare su tutta la comunità, è d’obbligo anche rappresentare che la Regione sta inviando gli avvisi anche a coloro che sono nella piena ragione e che hanno diritto all’esenzione.
La Regione Lazio ha già chiesto scusa alla cittadinanza in quanto ha riconosciuto che molti avvisi sono frutto di un errore e non dovevano essere inviati. A parere di chi scrive l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno effettuare controlli minuziosi prima di pretendere dal contribuente somme di denaro.
Infatti, quest’ultima ha sottratto a se stessa – e quindi a tutti noi – tempo, energia, spese di spedizione, carta e quant’altro danneggiando due volte i cittadini: prima, perché chi riceve l’avviso è costretto a rivolgersi ad un consulente per verificare se deve o meno pagare spendendo tempo ed energia ed a volte denaro, poi perché le spese della Regione per il recupero potrebbero essere maggiori di quelle derivanti dall’evasione (spese di recupero, ricorsi ecc…).

Natura giuridica dell’avviso bonario.
L’avviso bonario con cui l’Amministrazione richiede il pagamento di un tributo è prima di tutto un atto amministrativo.
Non si tratta di una semplice comunicazione come, invece, il nome lascia intendere.
Contiene infatti l’intimazione al pagamento a seguito di un vero e proprio atto di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti dichiarato che gli avvisi bonari sono autonomamente impugnabili in quanto rientrano nel novero di quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una normale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento.
Gli avvisi della Regione contengono l’intimazione a pagare entro trenta giorni una somma già determinata e specificata, pena il recupero coattivo del credito nonché la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Quindi, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione “è ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva […] che incide sulla posizione patrimoniale del contribuente”.
Ne consegue che l’atto dovrà possedere determinati requisiti:
– in primo luogo dovrebbe contenere la motivazione prescritta dall’art. 3 della L. 241/90 e art.7 Statuto del Contribuente. Motivazione che negli odierni avvisi sembra essere carente. Infatti si menzionano dei presunti controlli senza specificare però quali siano, né gli atti di accertamento sono allegati all’avviso. Nessuna ragione giuridica è menzionata nell’atto.
– inoltre, nell’atto dovrebbe essere indicato il responsabile del procedimento, di cui non vi è menzione, né tantomeno sono indicati l’organo o l’autorità a cui rivolgersi in autotutela;
– altresì, non sono indicati i termini, le modalità e gli organi giudiziari davanti a cui è possibile impugnare l’atto.

Ticket Sanitario.
Il ticket sanitario è sostanzialmente un tributo ed in modo specifico una tassa.
Infatti, trattasi del pagamento di una somma di denaro finalizzata a ricevere una controprestazione.
Quindi, in merito al termine di prescrizione segue le regole della prescrizione civile ordinaria la quale è decennale.
Il problema, nel caso di specie, riguarda le ricevute del ticket le quali recitano che la ricevuta deve essere conservata per cinque anni.
Da qui la confusione nel contribuente che è soggetto all’accertamento per dieci anni e che può aver buttato via le ricevute dopo cinque anni, su “consiglio” tra l’altro dell’amministrazione, con buona pace del principio di leale collaborazione tra cittadino e contribuente.

Cosa fare.
In primo luogo verificare se il soggetto che ha effettivamente ricevuto l’avviso abbia i requisiti per l’esenzione (che non si basa solo ed esclusivamente sul reddito), oppure se comunque abbia pagato il ticket e se ha le ricevute.
In secondo luogo verificare se l’atto contiene tutti i requisiti prescritti a pena di nullità e/o annullabilità.
In caso di ragione del contribuente l’atto può essere impugnato entro sessanta giorni avanti la Commissione Tributaria e in caso di vittoria si può chiedere la condanna alle spese della controparte, cosicché i costi sostenuti dal cittadino possano essere rimborsati.
Un’altra strada è quella del ricorso in autotutela ma se l’amministrazione non risponde entro breve termine si rischia di far scadere il termine per l’impugnazione.
In alternativa si possono presentare i documenti a sostegno delle proprie ragioni all’Amministrazione affinché annulli l’atto e, nel caso di mancata risposta entro un termine breve, e comunque entro i sessanta giorni, impugnarlo davanti all’autorità giudiziaria.

Avv. Alessandra Grici

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3 thoughts on “AVVISO BONARIO DI PAGAMENTO PER IL RECUPERO DELL’ EVASIONE RELATIVA AL TICKET SANITARIO

  1. adolfo 24 novembre 2015 alle 18:12 Reply

    la regione lazio e fallita ma nessuno ha il coraggio di ammetterlo addirittura devono pagare i contributi affitto anni 2013 2014 2015 ha invece per anno 2012 hanno comunicato che non hanno i fondi ricordo che i contributi affitti e una legge fatta dallo stato dove sono finiti i soldi si sono volatizzati

    • Anonimo 16 febbraio 2017 alle 19:56 Reply

      bravissimo

  2. Anonimo 3 novembre 2021 alle 10:33 Reply

    Abbiamo tutti i nostri dati negli archivi telematici delle istituzioni… ci contano pure i peli del sedere e fanno casino nel fare i controlli per l’esenzione da reddito E02 sulle dichiarazioni degli anni precedenti????
    Io ho dovuto impegnare il mio commercialista a ricontrollare il tutto per farmi dire : “guarda che sugli anni 2012 e 2014 i requisiti ce l’hai eccome!!”.
    Poi dopo aver creato panico e disagio tra i cittadini la regione Lazio si scusa… ora rimborsate i cittadini per il disagio!! e per il tempo perso inutilmente!!

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